PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, su richiesta dei comuni di Anzio e di Ariccia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali, con criterio di alternanza stagionale, secondo la ripartizione temporale stabilita con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono indicate da parte dei comuni interessati le strutture, comprese quelle di interesse artistico e storico, da adibire a casa da gioco in ciascuno di essi.
      4. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale del Lazio adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nei comuni di Anzio e di Ariccia.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni;

          b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nelle case da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machines;

          c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

 

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          d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; la percentuale minima e massima di utile lordo dei proventi delle case da gioco a favore del concessionario; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio delle case da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 3.

      1. Gli oneri relativi alla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dai comuni di Anzio e di Ariccia al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.
      2. Entro un anno dalla data dell'aggiudicazione della gara di appalto, i lavori relativi alla eventuale ristrutturazione di cui al comma 1 devono essere conclusi e deve essere avviato l'esercizio delle case da gioco, pena la decadenza della concessione.

Art. 4.

      1. I proventi derivanti dalla gestione delle case da gioco sono ripartiti nel seguente modo:

          a) per il 30 per cento, in parti uguali, ai comuni di Anzio e di Ariccia e per un

 

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ulteriore 30 per cento, in parti uguali, ai comuni limitrofi di Albano, Genzano, Nettuno e Ardea, con l'obbligo per le medesime amministrazioni comunali di destinare interamente tali fondi ad attività di promozione del turismo;

          b) per il 40 per cento alla provincia di appartenenza dei comuni di Anzio e di Ariccia, con l'obbligo, per la medesima amministrazione provinciale, di destinare tali fondi al recupero dei beni di interesse storico-artistico situati nel territorio di propria competenza.

Art. 5.

      1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
      2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nelle case da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. Alle case da gioco istituita ai sensi della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.